Codice Penale Art. 609 bis Violenza sessuale
Chiunque, con violenza o minaccia o mediante abuso di autorita'', costringe taluno a compiere o subire atti sessuali e'' punito con la reclusione da cinque a dieci anni.
Alla stessa pena soggiace chi induce taluno a compiere o subire atti sessuali:
1) abusando delle condizioni di inferiorita'' fisica o psichica della persona offesa al momento dei fatto;
2) traendo in inganno la persona offesa per essersi il colpevole sostituito ad altra persona.
Nei casi di minore gravita'' la pena e'' diminuita in misura non eccedente i due terzi.
Articolo aggiunto dell''art. 3, L. 15 febbraio 1996, n. 66. Art. 609 ter Circostanze aggravanti
La pena e'' della reclusione da sei a dodici anni se i fatti di cui all''articolo 609-bis sono commessi:
1) nei confronti di persona che non ha compiuto gli anni quattordici;
2) con l''uso di armi o di sostanze alcoliche, narcotiche o stupefacenti o di altri strumenti o sostanze gravemente lesivi della salute della persona offesa;
3) da persona travisata o che simuli la qualita'' di pubblico ufficiale o di incaricato di pubblico servizio;
4) su persona comunque sottoposta a limitazioni della liberta'' personale;
5) nei confronti di persona che non ha compiuto gli anni sedici della quale il colpevole sia l''ascendente, il genitore anche adottivo, il tutore.
La pena e'' della reclusione da sette a quattordici anni se il fatto e'' commesso nei confronti di persona che non ha compiuto gli anni dieci.
Articolo aggiunto dall''art. 4, L. 15 febbraio 1996, n. 66.
Art. 609 quater Atti sessuali con minorenne
Soggiace alla pena stabilita dall''articolo 609-bis chiunque, al di fuori delle ipotesi previste in detto articolo, compie atti sessuali con persona che al momento del fatto:
1) non ha compiuto gli anni quattordici;
2) non ha compiuto gli anni sedici, quando il colpevole sia l''ascendente, il genitore anche adottivo, il tutore, ovvero altra persona cui, per ragioni di cura, di educazione, di istruzione, di vigilanza o di custodia, il minore e'' affidato o che abbia, con quest''ultimo, una relazione di convivenza.
Non e'' punibile il minorenne che, al di fuori delle ipotesi previste nell''articolo 609-bis, compie atti sessuali con un minorenne che abbia compiuto gli anni tredici, se la differenza di eta'' tra i soggetti non e'' superiore a tre anni.
Nei casi di minore gravita'' le pena e'' diminuita fino a due terzi. Si applica la pena di cui all''articolo 609-ter, secondo comma, se la la persona offesa non ha compiuto gli anni dieci.
LA CONVENZIONE DI LANZAROTE
La Convenzione di Lanzarote risponde alla necessità riscontrata dal Consiglio d'Europa di elaborare nuovi strumenti vincolanti per gli Stati Parte del COE di contrasto allo sfruttamento e all’abuso sessuale dei minori. È stata adottata dal Comitato dei Ministri del Consiglio d'Europa il 12 luglio 2007 ed aperta alla firma il 25 ottobre 2007 a Lanzarote. Allo stato attuale, il testo è stato sottoscritto da 41 Stati, tutti membri del COE, fra i quali l’Italia, che l’ha sottoscritta il 7 novembre 2007. Sono 9 ad oggi gli Stati ad averla ratificata: Albania, Danimarca, Francia, Grecia, Malta, Olanda, San Marino, Serbia e Spagna. Avendo raggiunto l’obiettivo di 5 ratifiche, la Convenzione è entrata in vigore il 1 luglio 2010.
Si tratta di un documento con il quale i paesi aderenti si impegnano a rafforzare la protezione dei minori contro lo sfruttamento e l'abuso sessuale, adottando criteri e misure comuni sia per la prevenzione del fenomeno, sia per il perseguimento dei rei, nonché per la tutela delle vittime.
La Convenzione ha un grande impatto etico, culturale e sociale perché gli Stati aderenti si sono impegnati ad armonizzare i propri ordinamenti giuridici, modificando, quando necessario, il diritto penale nazionale.
L'obiettivo è contrastare quei reati che, come la pedopornografia, sempre più spesso vengono compiuti con l'ausilio delle moderne tecnologie e sono consumati al di fuori dai confini nazionali del Paese di origine del reo.
La ratifica della Convenzione in Italia
Il disegno di legge italiano che recepisce le disposizioni della Convenzione, è ormai ad uno stato avanzato dell'iter parlamentare.
Esso prevede, fra l'altro, l'introduzione nel codice penale dell’articolo 414 bis (Pedofilia e pedopornografia culturale) che punisce con la reclusione da tre a cinque anni chiunque, con qualsiasi mezzo, anche telematico, e con qualsiasi forma di espressione, istiga a commettere reati di prostituzione minorile, di pornografia minorile e detenzione di materiale pedopornografico, di violenza sessuale nei confronti di bambini e di corruzione di minore. Alla medesima pena sarà sottoposto anche chi, «pubblicamente, fa apologia di questi delitti».Viene, inoltre, introdotto l'articolo 609 undecies (Adescamento di minorenni - grooming), che stabilisce che per «adescamento si intende qualsiasi atto volto a carpire la fiducia del minore attraverso artifici, lusinghe o minacce posti in essere anche mediante l’utilizzo della rete Internet o di altre reti o mezzi di comunicazione» e che tale condotta sia punita con la pena da uno a tre anni.
La normativa italiana
L'adesione alla Convenzione di Lanzarote integra un percorso di progressiva attenzione dello Stato italiano verso la lotta alla pedofilia e alla pedopornografia. Fino al 1996, infatti, il reato di abuso sessuale ai danni di un minore era previsto dall’art. 519 comma 2 del codice penale (Della violenza carnale). Negli anni successivi la normativa ha subito numerose modifiche e integrazioni. Del 15 febbraio 1996 è la legge n. 66 (Norme contro la violenza sessuale) che abroga la disciplina precedente e introduce una nuova serie di ipotesi di reato intitolata "Atti sessuali con minorenne". Successivamente, è stata emanata la legge n. 269/1998 (Norme contro lo sfruttamento della prostituzione, della pornografia, del turismo sessuale in danno di minori, quali nuove forme di riduzione in schiavitù) che ha introdotto nel codice penale i reati di: prostituzione minorile, pornografia minorile, detenzione di materiale pornografico (minorile), iniziative turistiche volte allo sfruttamento della prostituzione minorile. A sua volta questa legge è stata recentemente integrata dalla n. 38 del 2 marzo 2006 (Disposizioni in materia di lotta contro lo sfruttamento sessuale dei bambini e la pedopornografia anche a mezzo Internet).
| | Eta' delle vittime > |
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http://www.youtube.com/watch?v=6cxjWv8oZy0
"Laura's lost" è la rappresentazione teatrale di un film basato sulla vera storia di un caso di scomparsa di minore.
L'articolo del dott. Michele Frigieri apparso su Il Resto del Carlino del 21 Maggio 2011 per ricordare la Giornata Internazionale dei Bambini Scomparsi, che si celebra il 25 Maggio di ogni anno.
continua...Viviamo in una società in cui il fenomeno della pedofilia è in espansione. L’ abuso sessuale appartiene alla più vasta categoria che in letteratura è definita “abuso all’ infanzia”, dal termine inglese Child Abuse
continua...